Esistono disposizioni che affrontano la potenziale violenza di genere contro le donne ostaggio?
Il diritto internazionale umanitario consuetudinario proibisce esplicitamente la presa di ostaggi nei conflitti armati internazionali o non internazionali. La presa di ostaggi e il rifiuto di concedere informazioni sulla loro ubicazione è una palese violazione del diritto internazionale, che equivale a crimini di guerra e crimini contro l'umanità di sparizione forzata.Richiamando l'attenzione sui rischi specifici per le donne nei conflitti armati, l'articolo 76 del Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali stabilisce esplicitamente che: “Le donne saranno oggetto di particolare rispetto e saranno protette in particolare contro lo stupro, la prostituzione forzata e ogni altra forma di aggressione indecente”. Questo articolo prevede chiaramente che: “Le donne incinte e le madri con neonati a carico, arrestate, detenute o internate per motivi legati al conflitto armato, avranno la massima priorità nell'esame del loro caso”. L'articolo 3 delle Convenzioni di Ginevra, relativo ai conflitti armati non internazionali, proibisce qualsiasi violazione della dignità personale, compresi i trattamenti umilianti e degradanti, indipendentemente dal sesso. Il diritto internazionale consuetudinario richiede il rispetto della protezione, della salute e dell'assistenza specifiche di cui hanno bisogno le donne colpite dai conflitti armati e proibisce la violenza sessuale, sia nei conflitti armati internazionali che in quelli non internazionali. Lo stupro e la violenza sessuale che fanno parte di un attacco diffuso e sistematico diretto a una popolazione civile costituiscono crimini contro l'umanità ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) parlano delle gravi sofferenze e dei traumi che derivano dalla violenza di genere nei conflitti armati. In particolare, l'UNSCR 1325 (2000) “invita tutte le parti in conflitto armato a prendere misure speciali per proteggere le donne e le ragazze dalla violenza di genere, in particolare dallo stupro e da altre forme di abuso sessuale, e da tutte le altre forme di violenza in situazioni di conflitto armato”. Le risoluzioni UNSCR 2106 (2013) e 1888 (2009) ribadiscono ulteriormente questa richiesta di trattamento speciale, osservando che le donne e le ragazze nei conflitti armati corrono un rischio sproporzionato e grave di essere bersaglio di violenza sessuale.